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Sportello - In Costruzione![]() A cura di Amadou Ngom I REQUISITI Il permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo, introdotto con il decreto legislativo n. 3 dell'8 gennaio 2007, sostituisce la Carta di soggiorno prima disciplinata dall'art. 9 del T.U. in materia di immigrazione D.Lgs. 286 del 1998 Attualmente il cittadino straniero - soggiornante e residente in Italia da almeno 5 anni; - titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità che consente un numero indeterminato di rinnovi - non si può richiedere il permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo con la sola ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno; - che dimostri di percepire un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi non inferiore all'importo dell'assegno sociale ( € 5.061,68) se si chiede il permesso CE per un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale ( € 10.123,36), se si chiede per due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale ( € 15.185,04) se si chiede per quattro o più familiari. Il reddito preso in considerazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è quello percepito nell'anno precedente alla richiesta e oggettivamente documentabile attraverso la dichiarazione dei redditi o in mancanza di questa attraverso buste paga, contributi INPS, fatture, ecc. ; - in possesso di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (da richiedere al comune) ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale (ASL) competente per territorio; può chiedere al Questore competente per territorio il rilascio del permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo. Nella tipologia dei permessi di soggiorno che consentono un indeterminato numero di rinnovi vanno ricompresi i permessi per motivi di lavoro subordinato e autonomo (non stagionale), per motivi familiari, per ingresso in casi particolari ( art. 27). Non vi rientrano invece per espressa previsione di legge coloro che : a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale; b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta; d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione; e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale. Inoltre il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri considerato pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. LE ASSENZE Lo straniero per avere diritto al permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo non può assentarsi dall'Italia o dall'Unione Europea per troppo tempo. Infatti il nuovo articolo 9 del T.U. prevede che le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo previsto dalla legge (5 anni) e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio. Vi sono dei motivi di forza maggiore che consentono assenze più lunghe e che fanno riferimento agli obblighi militari, o a gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. I FAMILIARIIl permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, può essere richiesto anche per i familiari regolarmente soggiornanti in Italia che rientrino nelle categorie previste dall'art. 29 comma 1 del T.U. immigrazione quali: - il coniuge, - i figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, - i figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute - i genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza. Per richiedere il permesso anche per i familiari, si deve dimostrare di avere i requisiti di reddito e di alloggio sopraelencati. Il cittadino extracomunitario familiare e convivente di un cittadino italiano non può più richiedere questo tipo di permesso ( differenza di quanto era invece previsto con la carta di soggiorno) ma ha diritto a richiedere la carta di soggiorno U.E. ai sensi del D.P.R. 54 del 2002. I TEMPI DI RILASCIO Il permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta ed è a tempo indeterminato. Non può essere rilasciato agli stranieri considerati pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato membro ospitante. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad associazioni criminali o comunque dedite alla commissioni di reati, ovvero di condanne, anche in via non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonchè limitatamente ai delitti non colposi, previsti dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo il questore, oltre a dover fornire un'adeguata motivazione, deve tener conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. LA REVOCA Il permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo e' revocato: a) se e' stato acquisito fraudolentemente; b) in caso di espulsione; c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio; d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi; e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da un altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni. Lo straniero cui è stato revocato il permesso di lungo periodo per gli ultimi due motivi elencati può ripresentare la domanda per un nuovo rilascio del permesso se in possesso delle condizioni di legge. Il periodo di soggiorno ininterrotto è, però, ridotto a 3 anni. Se invece il permesso di lungo periodo è revocato ma allo straniero non deve essere disposta anche l'espulsione, gli viene rilasciato un altro permesso di soggiorno. IL RICORSO Contro i provvedimenti di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento. LE DIFFERENZE CON IL PERMESSO DI SOGGIORNO A differenza del permesso di soggiorno, il permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo consente di: - fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo divieto previsto dal Prefetto; - svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino italiano o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno per motivi di lavoro; - usufruire delle prestazioni di assistenza e di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, all'accesso a beni e a servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale; - partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla legge. L'esercizio del diritto di voto amministrativo alle elezioni comunali, allo stato attuale, non può essere esercitato poiché l'Italia non ha ratificato il protocollo C della Convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica che prevede espressamente il riconoscimento in capo ai cittadini il diritto di votare nelle elezioni locali. Il titolare di permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo non può essere espulso dal territorio italiano se non per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o per l'appartenenza ad associazioni a delinquere di tipo mafioso o delinquenti abituali. RICHIESTA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO "CE" PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODOPer richiedere il permesso di soggiorno è necessario utilizzare gli appositi moduli reperibili presso gli uffici postali (ancora possono essere utilizzati i moduli per la carta di soggiorno fino all'introduzione di nuove disposizioni). I moduli vanno inviati alla Questura competente allegando: - copia del passaporto o di un altro documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana; - copia del permesso di soggiorno. Da tali documenti devono risultare la nazionalità, la data e il luogo di nascita; - copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101-CUD rilasciato dal datore di lavoro relativamente all'anno precedente, o del 730 o UNICO per i lavoratori autonomi, - certificato originale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti; - quattro fotografie in formato tessera; - certificato di idoneità alloggiativa. Nel caso di richiesta del permesso anche per i familiari è necessario presentare anche - La documentazione attestante lo stato di familiare, che se estera deve essere tradotta e legalizzata presso l'autorità diplomatica presente nel Paese di origine del richiedente; - Certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato dalla ASL competente o certificato di idoneità all'alloggio rilasciato dal comune di residenza; - Documenti comprovanti il reddito richiesto. DURATA Il permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo ha durata indeterminata. Esso è anche un documento di identificazione valido per non oltre cinque anni (come una carta di identità). Alla scadenza dei cinque anni si può rinnovare allegando - copia del passaporto o di un altro documento equipollente; - quattro fotografie in formato tessera; - copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101-CUD rilasciato dal datore di lavoro relativamente all'anno precedente, o del 730 o UNICO per i lavoratori autonomi, CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLOGGIATIVA Per richiedere il rilascio della carta di soggiorno, tra i vari documenti da presentare alla Questura, va allegato anche il certificato di idoneità alloggiativi. Questo certificato attesta che l'abitazione rispetta tutte le norme previste dalla legge italiana sull'edilizia ed è normalmente rilasciato dal Comune o dalla ASL. Se si richiede al Comune è necessario recarsi presso l'Ufficio Tecnico e presentare la richiesta in bollo compilata in tutte le sue parti. Alla richiesta si dovrà allegare copia del contratto di affitto o proprietà e una planimetria dell'appartamento. Dopo la presentazione della richiesta il Tecnico Comunale effettuerà un sopralluogo nell'appartamento per calcolare la superficie utile e successivamente, proprio in base a questo sopralluogo, l'Ufficio Tecnico rilascerà il certificato che attesta per quante persone è idoneo l'alloggio. Al fine di anticipare i tempi di rilascio del certificato, insieme al modello di richiesta del rilascio, si può presentare direttamente all'Ufficio Tecnico la relazione tecnica di idoneità alloggiativi che deve essere firmata da un professionista abilitato e regolarmente iscritto al relativo albo, insieme al modello in distribuzione presso l'Ufficio Tecnico. Se si decide di richiederlo all'ASL è necessario recarsi presso la sede territoriale competente, all'Ufficio Igiene Pubblica. Anche in questo caso si dovrà compilare un modulo prestampato distribuito dall'ufficio stesso e si dovrà attendere che un tecnico venga ad effettuare la perizia nell'abitazione. CAUSE OSTATIVE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO PER I SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO In presenza di uno dei seguenti reati commessi può essere rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo ART. 380 C.P.P. (casi per i quali è previsto l'arresto in flagranza obbligatorio) L'arresto è obbligatorio quando è - previsto per chiunque è colto in flagranza di delitti non colposi, tentati o consumati, per la quale la legge prevede l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni. previsto per delitti, consumati o tentati, specificatamente elencati dall'art. 380 c.p.p. e cioè delitti non colposi consumati o tentati: - contro la personalità dello Stato, per i quali la pena prevista è la reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo 10 anni. - devastazione o saccheggio. - contro l'incolumità pubblica per i quali la pena prevista è la reclusione non inferiore a 3 anni e nel massimo a 10 anni. - riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. - furto con violenza sulle cose a meno che il danno patrimoniale arrecato sia di lieve entità. - furto con strappo o furto in abitazione. - rapina e estorsione. - fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione, porto in luogo pubblico di di armi da guerra o tipo guerra, esplosivi, armi clandestine, o più armi comuni da sparo. - la produzione, spaccio, trasporto, detenzione di sostanze stupefacenti. Solo se non ricorre la circostanza della modica quantità. - terrorismo, eversione dell'ordine costituzionale, per la quale la legge prevede la pena della reclusione nel minimo a 5 anni e nel massimo a 10 anni. - promozione, costituzione, direzione ed organizzazione di associazioni o gruppi diretti a riorganizzare il partito fascista o comunque avente tra i proprio scopi l'incitamento alla discriminazione razziale, etnica o religiosa. - promozione, organizzazione, direzione di associazioni di tipo mafioso. ART. 381 C.P.P. (casi per i quali è previsto l'arresto in flagranza facoltativo) L'arresto facoltativo è - previsto per chiunque è colto in flagranza di delitti dolosi, tentati o consumati, per la quale la legge prevede la reclusione non inferiore a 3 anni, ovvero per un delitto colposo per la quale la legge prevede la reclusione non inferiore a 5 anni. E' inoltre previsto per i reati di: - peculato mediante profitto dell'errore altrui. - violenza o minaccia a pubblico ufficiale. - commercio di sostanze alimentari nocive. - lesioni personali. - furto. - danneggiamento aggravato. - truffa. - appropriazione indebita. - alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi. IL CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI E IL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE Il certificato dei carichi pendenti attesta l'esistenza o meno di procedimenti penali in corso a carico di un soggetto, e il certificato del casellario giudiziale attesta l'esistenza o meno di condanne penale definitive. Le condanne eventualmente riportate non risultano se è stata ottenuta la riabilitazione o se la condanna è stata inflitta con la clausola della "non menzione". Il certificato del casellario giudiziale può essere civile, penale o generale (entrambi). Per il rilascio di entrambi i certificati occorre recarsi presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale presente in ogni Tribunale Penale. Il rilascio avviene di norma entro una settimana a meno che non si richieda il rilascio urgente che comporta però costi aggiuntivi. Si può chiedere personalmente il rilascio di questi certificati presentandosi con un documento valido d'identità e una fotocopia, oppure può farlo un'altra che però deve essere munita della fotocopia del documento dell'interessato con un a delega. Insieme alla richiesta del rilascio del certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale, vanno allegate delle marche da bollo per i diritti di cancelleria acquistabili direttamente in Tribunale. I certificati hanno validità 6 mesi, salvo i casi in cui ne sia stabilita una durata minore. IL PERMESSO RILASCIATO DA ALTRI STATI U.E. Una delle novità più rilevanti del d.lgs. n. 3 del 2007 è stata l'introduzione di un nuovo articolo nel T.U. sull'immigrazione che consente di lavorare e soggiornare ai titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea, in corso di validità e ai loro familiari. L'art. 9bis prevede infatti che lo straniero in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di: - esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo; - frequentare corsi di studio o di formazione professionale; - soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 17.000,00) e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno. Allo straniero che vuole svolgere una delle attività sopraccitate viene rilasciato un permesso di soggiorno in base all'attività esercitata, mentre ai suoi familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di alloggio e di reddito. Se il soggiorno è inferiore a tre mesi, invece lo straniero deve soltanto segnalare la sua presenza sul territorio alla Polizia, anche perché i titolari di permesso di soggiorno CE di lungo periodo possono fare ingresso in Italia in esenzione del visto. Inoltre, qualora siano parti di un procedimento di richiesta nominativa di nulla osta al lavoro si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero. Anche in questi casi il rifiuto, la revoca e l'espulsione possono essere disposti solo in caso di pericolosità sociale, percolo per l'ordine pubblico e qualora siano appartenenti ad associazioni dedite ad attività criminali. I provvedimenti di revoca, rifiuto ed espulsione devono essere adeguatamente motivati e devono considerare l'inserimento sociale dello straniero e i suoi legami con il Paese d'origine. Se viene effettuata l'espulsione di uno straniero con permesso CE di lungo periodo, l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione Europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione in attuazione della normativa antiterrorismo, l'espulsione e' adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e l'allontanamento e' effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea. Infine, lo straniero titolare di permesso CE di lungo periodo rilasciato da un altro Stato dell'Unione Europea, che si stabilisca nel nostro territorio e che maturi i requisiti per ottenere lo stesso tipo di permesso in Italia può farne richiesta. Qualora venga rilasciato, ne viene data comunicazione allo Stato membro che ha rilasciato il primo permesso CE di lungo periodo. PERMESSI DI SOGGIORNO BREVI Con decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, art. 5 (modifiche al Testo Unico 286/98, contenente disposizioni in materia di immigrazione, art. 5, comma 2), a decorrere dal 16 febbraio, vengono aboliti i permessi di soggiorno per breve durata: chi entra in Italia per rimanervi per un periodo inferiore ai 90 giorni, deve solo informare le autorità (senza inviare il kit postale di richiesta del permesso di soggiorno). I/le cittadini/e stranieri/e dovranno dichiarare la presenza in Italia o all'ufficio di polizia di frontiera (al momento dell'ingresso) oppure, entro otto giorni lavorativi dal loro ingresso, al questore della provincia in cui si trovano. Rimane ovviamente fermo l'obbligo (per i paesi per i quali non siano in vigore accordi particolari con l'Italia di esenzione visto) di richiedere il visto di ingresso presso le autorità consolari italiane aventi sede nel paese di origine. Si attende un decreto del Ministero dell'Interno che definisca modalità uniformi, sul territorio nazionale, per le dichiarazioni di presenza da presentare alle Questure. RICONGIUNGIMENTO FAMILIAREIl titolo IV del Testo Unico sull’immigrazione (Dlgs 25 luglio 1998 n. 286) riconosce e disciplina il diritto del cittadino straniero a mantenere o a riacquistare l’unità della propria famiglia. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o comunitari, e del loro coniuge, si applicano le disposizioni del DPR 18 gennaio 2002, n. 54. Il ricongiungimento familiare del cittadino straniero è consentito solo in presenza di determinate circostanze: l’articolo 28 del Testo Unico richiede che lo straniero, per poter esercitare tale diritto, sia titolare della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per studio, per asilo o per motivi religiosi. E’ escluso dal diritto al ricongiungimento familiare, pertanto, il lavoratore stagionale nonché tutti coloro che sono autorizzati a soggiornare in Italia per brevi periodi al fine di svolgere attività occasionali. Peraltro la Corte di Cassazione con sentenza n. 1714/2001, depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2001, ha stabilito che il diritto all’unità familiare è riconosciuto anche allo straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, fermo restando la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa (reddito e alloggio). La Suprema Corte ha ritenuto che - sebbene da un lato l’articolo 28, primo comma, del Testo Unico sull’immigrazione non annovera il permesso per motivi familiari tra quelli idonei a consentire la riunione della famiglia e, dall’altro lato, il successivo articolo 30, secondo comma, equipara sostanzialmente il permesso di soggiorno per motivi di famiglia a quello per motivi di lavoro - per evitare una lettura dell’articolo 28 citato non conforme alla Carta costituzionale, i due permessi andrebbero compresi in un’unica tipologia, non essendo legittimo interpretare il primo comma dell’articolo 28, senza considerare il successivo secondo comma dell’articolo 30. Per poter presentare la domanda di ricongiungimento familiare, il cittadino straniero, salvo che si tratti di un rifugiato politico, deve avere la disponibilità: 1) di un alloggio in linea con i parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; 2) di un reddito non inferiore: - a) all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento con un solo familiare; - b) al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento con due o tre familiari; - c) al triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento con 4 e oltre familiari. Lo straniero che richiede il ricongiungimento deve quindi dimostrare la disponibilità di un alloggio e di un reddito annuo derivante da fonti lecite (non necessariamente da lavoro) per la determinazione del quale si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. L’idoneità dell’alloggio è stabilità verificandone la corrispondenza ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica: l’idoneità dell’alloggio può essere comprovata dal certificato di abitabilità rilasciato dall’Ufficio Casa comunale ovvero dal certificato di idoneità igienico – sanitaria rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale. Riguardo all’ipotesi di ricongiungimento con un figlio infraquattordicienne la norma pare non richiedere la produzione del certificato di idoneità. Il cittadino extracomunitario può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato; b) figli minori, cioè con età inferiore agli anni 18, a carico, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. c) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale. d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. La domanda di richiesta di rilascio di nulla osta al ricongiungimento familiare va presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura – Ufficio Territorale del Governo del luogo di dimora del richiedente. Peraltro, lo sportello unico per l’immigrazione non sarà operativo al momento dell’entrata in vigore della legge di riforma del Testo Unico sull’immigrazione. Infatti, le modalità di funzionamento dello sportello unico sull’immigrazione saranno contenute nel regolamento di attuazione da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge Fini Bossi. Pertanto, gli interessati dovranno continuare a presentare le domande di ricongiungimento familiare presso gli sportelli dell’Ufficio immigrazione delle Questure. Il Richiedente, oltre la documentazione relativa all’alloggio e al reddito, deve depositare anche la certificazione, tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana, attestante i rapporti di parentela o di coniugio. L’Ufficio, verificata la sussistenza dei requisiti, concede il nulla osta, indicando gli estremi di presentazione della domanda, le generalità del richiedente e quelle dei familiari interessati al ricongiungimento ovvero adotta, in mancanza dei citati requisiti, un provvedimento di diniego. Decorso il periodo di novanta giorni, senza che l’Amministrazione abbia emanato nessun provvedimento (di accoglimento o di diniego), si formerà il silenzio assenso con la conseguenza che il parente ben potrebbe richiedere all’Ambasciata italiana il rilascio del visto per ricongiungimento familiare producendo copia della documentazione presentata dal richiedente presso lo sportello unico per l’immigrazione. Sono di particolare rilievo le norme che prevedono: l’ingresso al seguito dei familiari, purché concorrano tutti i requisiti per il ricongiungimento e cioè quelli relativi al reddito e all’alloggio (commi 4 e 5 dell’articolo 29 T.U.) In merito al disposto del comma 4 che prevede “l’ingresso del familiare a seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi” il Ministero dell’Interno con circolare del 27 febbraio 2001 ha previsto che un procuratore, all’uopo delegato dallo straniero residente all’estero, possa richiedere allo sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura – Ufficio Territorale del Governo il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare. - l’ingresso per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall’ingresso in Italia, di avere la disponibilità di un alloggio e di un reddito (comma 6 dell’articolo 29 T.U.) RICHIESTA DI CITTADINANZAScrivi ad Amadou anche in francese |
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